Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, in ordine al vizio di
violazione di legge e motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73
1 comma 5 /
del DPR 309/90, è inammissibile, a fronte di una motivazione ben articolata alla luce della quantità di cocaina e hashish e dei
conseguenti rilevanti contatti criminali correlati alla relativa gestione. Considerato, altresì, che è adeguata l’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche mediante
l’evidenziazione della assenza di elementi positivi, atteso che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente
motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,Ydisposta con il d.l. 23 maggio 2008,
.
n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di
incensuratezza dell’imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 – 01)
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 17.1.2025