Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il 03/12/1990
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME Giovanni, in ordine al vizio di
violazione di legge e motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73
1 comma 5 /
del DPR 309/90, è inammissibile, a fronte di una motivazione ben articolata alla luce della quantità di cocaina e hashish e dei
conseguenti rilevanti contatti criminali correlati alla relativa gestione. Considerato, altresì, che è adeguata l’esclusione delle attenuanti generiche mediante
l’evidenziazione della assenza di elementi positivi, atteso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente
motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,Ydisposta con il d.l. 23 maggio 2008,
.
n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di
incensuratezza dell’imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 – 01)
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.1.2025