Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Comporta Costi Aggiuntivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’azione priva di conseguenze. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma può comportare sanzioni economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le implicazioni di questa eventualità.
I Fatti alla Base dell’Ordinanza
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un decreto emesso da un Tribunale territoriale. Il ricorrente contestava la decisione del giudice di merito, cercando di ottenerne la riforma in Cassazione. Tuttavia, la Corte Suprema ha seguito un percorso diverso da quello auspicato, fermandosi a una valutazione preliminare dell’atto.
La Decisione della Corte: le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha emesso un’ordinanza netta e concisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione, ma si ferma a un gradino prima, constatando che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti necessari per poter essere giudicato.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è duplice e di natura prettamente economica:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti per il recupero dei detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni fornite dalla Corte, seppur sintetiche, sono giuridicamente dense. I giudici hanno rilevato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, richiamando un precedente giurisprudenziale molto risalente (una sentenza del 1969) relativo al computo della durata di una misura di prevenzione. Sebbene il testo non espliciti il collegamento diretto, è chiaro che la Corte ha ritenuto il ricorso privo di fondamento o presentato al di fuori dei canoni stabiliti dalla legge procedurale.
La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro per evitare che la Corte di Cassazione venga sommersa da ricorsi palesemente infondati, dilatori o che sollevano questioni non pertinenti al giudizio di legittimità. La condanna alle spese e all’ammenda funge da deterrente, scoraggiando la presentazione di impugnazioni temerarie e assicurando che le risorse della giustizia siano concentrate sui casi meritevoli di approfondimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Provvedimento
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro, ma un evento processuale con precise conseguenze patrimoniali. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la decisione di impugnare un provvedimento, specialmente in Cassazione, deve essere preceduta da un’attenta e rigorosa valutazione dei motivi, delle probabilità di successo e dei requisiti formali richiesti dalla legge. Agire diversamente espone al rischio concreto non solo di vedere la propria richiesta respinta senza neanche essere discussa, ma anche di dover sostenere costi aggiuntivi che possono essere anche molto onerosi.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione sollevata perché il ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La richiesta viene respinta in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La parte che ha presentato il ricorso è stata condannata a pagare sia le spese del processo sia un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La legge prevede questa sanzione pecuniaria come conseguenza della proposizione di un ricorso inammissibile. Ha una funzione sanzionatoria e di deterrenza, per scoraggiare impugnazioni presentate senza un valido fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARINA COGNOME il 05/09/1967
avverso il decreto del 15/01/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di COGNOME Salvatore;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 657 cod. proc. pen. e 4 d.l
159 del 2011 ed in particolare l’esclusa possibilità di richiedere la fungibilità ‘tra la c cautelare in precedenza patita e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza è manifestamente infondato avendo correttamente rilevato il Tribunale come, in disparte la genericità della richiesta dalla quale non si traeva la pur prospettata erroneit
calcolo effettuato da parte della Procura generale, come l’art. 657 cod. proc. pen. faccia esclusi riferimento alla possibilità di dichiarare la fungibilità della sola pena detentiva con la cu
cautelare patita, evenienza non assimilabile alla misura di prevenzione (in tal senso depone ormai lontana giurisprudenza di legittimità secondo cui il periodo di carcerazione preventiv
sofferta per un reato in ordine al quale vi e stata pronuncia di proscioglimento non puo esser computato nella durata di una misura di prevenzione anteriormente applicata, Sez. 1, n. 1461 del 29/10/1969, Russo, Rv. 113509);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.