Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si impugna un provvedimento giudiziario, è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole procedurali. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione evidenzia le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, culminato non solo nella conferma della decisione precedente ma anche in sanzioni economiche per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, un individuo nato nel 1982, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità. Il procedimento è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Dopo aver esaminato gli atti, la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione. Invece di valutare se le argomentazioni del ricorrente fossero fondate, la Corte si è fermata a una valutazione preliminare, riscontrando un vizio che ha precluso l’esame della controversia.
Le conseguenze di tale decisione sono state duplici e significative:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a rimborsare i costi sostenuti per il procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: è stata disposta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso inammissibile può derivare da diverse cause, come la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o altri difetti formali nell’atto di impugnazione. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle norme procedurali, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia è garantito, ma deve avvenire nel rispetto delle regole. Un’impugnazione non è un tentativo da fare alla leggera. La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma una decisione che chiude definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso e comporta conseguenze economiche rilevanti. Per i cittadini e i professionisti del diritto, questo serve come monito sull’importanza di preparare con la massima diligenza ogni atto processuale, per evitare che un errore formale possa vanificare le ragioni di merito e trasformarsi in un ulteriore costo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle argomentazioni presentate perché il ricorso non rispettava i requisiti procedurali o formali previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questo caso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, qui fissata in 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha analizzato se la sentenza d’appello fosse giusta o sbagliata?
No, la dichiarazione di inammissibilità blocca il processo a uno stadio preliminare. La Corte non ha quindi potuto esprimersi sul contenuto della sentenza impugnata, che a seguito di questa ordinanza diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 17/09/1982
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato NOME COGNOME in anni quattro e me
sei di reclusione ed euro 13.000,00 di multa per i reati di cui in epigrafe;
— che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall’interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione;
— che tale evenienza determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità d ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile
“de plano”, ai sensi delle modifiche
apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Almmende della somma di euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025