Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a NAPOLI il 15/07/1956
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta
rispettivamente il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono,
nell’ordine, manifestamente infondato e generico;
che, invero, la prescrizione non è maturata, dovendosi considerare ai fini del
calcolo la pena per il reato di ricettazione (senza tener conto della finestra edittale prevista per l’ipotesi ‘attenuata’) aggravato in ragione della la riconosciuta recidiva
‘ad effetto speciale’, che ha effetto sia sulla prescrizione ordinaria, sia in relazione all’aumento conseguente a fenomeni interruttivi, come espressamente previsto
dall’art. 161 u.c., c.p.;
che, quanto alla pena, si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti,
senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustifichino il ricorso, a fronte delle congrue valutazioni contenute in proposito nella motivazione dell’atto
impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla determinazione della pena nel minimo edittale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.