Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21731 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE nato a LIVORNO il 10/11/1975
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione
in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è
manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione posta dai giudici di appello a base del diniego (si veda pag. 4 della impugnata sentenza),
conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti può essere
legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n.
39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,
COGNOME, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.,
Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 23 Così deciso, ilmaggio 2025.