Ricorso Inammissibile: Costi e Conseguenze secondo la Cassazione
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Un recente provvedimento ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze di un ricorso inammissibile. La Corte, con una sintetica ordinanza, ha rigettato l’istanza di un imputato, condannandolo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una considerevole somma alla Cassa delle ammende. Vediamo i dettagli.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 10 giugno 2024. Sentendosi leso dalla decisione dei giudici di secondo grado, il soggetto ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per cercare di ottenere una revisione del provvedimento.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza, ha esaminato il ricorso. L’esito, tuttavia, è stato negativo per il ricorrente. I giudici hanno emesso un’ordinanza con la quale hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
La conseguenza diretta di tale declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. Nello specifico, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è estremamente conciso e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, possiamo dedurre la logica giuridica sottostante. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che manca dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminata nel merito. Le cause possono essere molteplici: la presentazione fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, si contesta il merito dei fatti anziché la violazione di legge), o vizi formali nella redazione dell’atto.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, prevista dal codice di procedura penale, ha una duplice funzione. Da un lato, sanziona la parte che ha attivato inutilmente la macchina della giustizia, presentando un’impugnazione palesemente infondata o irregolare. Dall’altro, ha un effetto deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o esplorativi, che appesantiscono il lavoro della Corte di Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, lancia un messaggio chiaro: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è un diritto da esercitare con serietà e rigore tecnico. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Al contrario, comporta costi significativi per chi lo propone, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico. Per questo motivo, è essenziale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente i presupposti e le reali possibilità di successo di un’impugnazione prima di procedere, evitando così sanzioni e la definitiva cristallizzazione della sentenza sfavorevole.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a quanto stabilito dall’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 10 giugno 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 18/03/1964
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari – in parziale riforma del sentenza di primo grado – ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 489 co
pen.,
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legitt e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di
legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 4395
del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generic sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti d
o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie, come nel caso di specie (cfr. pagin della sentenza impugnata);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Pre dente