Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BOSCOREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui agli art
482 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato conclus
scritte, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso;
– che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che s all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effet
dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al d dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626
n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24
24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, il 14 maggio 2025
sid ente