Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna alle Spese e all’Ammenda
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge. In questo articolo analizzeremo la decisione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il proponente a significative sanzioni economiche. Comprendere i meccanismi dell’inammissibilità è fondamentale per chiunque intenda adire le vie legali, specialmente in un giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello in data 15 ottobre 2024. Il ricorrente ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giustizia ordinaria in Italia, che valuta la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non i fatti del caso (giudizio di merito).
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
Dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. In sostanza, l’atto di impugnazione è stato considerato così viziato o infondato da non poter essere nemmeno discusso nel suo contenuto.
Le conseguenze di tale decisione non sono state meramente procedurali. La Corte ha contestualmente condannato il ricorrente a due sanzioni economiche:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero tutti i costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza, per sua natura sintetica, non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione viene dichiarato tale quando presenta vizi che possono riguardare, ad esempio, la tardività della sua presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, o la richiesta di una rivalutazione dei fatti, che è preclusa al giudice di legittimità. La formula utilizzata nel provvedimento, “Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”, suggerisce che i vizi erano evidenti all’esame preliminare della Corte. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese, funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e non trascurabili. La condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende sottolinea la serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti competenti che possano valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché presenta dei vizi procedurali o sostanziali, come ad esempio la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la sua proposizione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge nei casi di inammissibilità del ricorso in Cassazione e serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di impugnazioni infondate o dilatorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29880 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 24/08/1952
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la sussistenza dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. eccependo, di conseguenza
la mancanza della condizione di procedibilità – è manifestamente infondato laddove sostiene che non ricorra il requisito della destinazione pubblica del bene sottratto.
Ed invero, la condotta di impossessamento di acque pubbliche attraverso un allaccio abusivo all’acquedotto comunale integra il reato di furto aggravato, in
quanto commesso su cose destinate a pubblico servizio; i giudici di merito hanno correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del rato ascritto essendo emerso
che l’acqua è stata sottratta dalla rete idrica comunale ed era quindi destinata al servizio pubblico di fornitura idrica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente