Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21372 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 21/01/1986
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione
di legge e vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità per concorso nel rato di rapina, oltre ad essere privo di concreta specificit
manifestamente infondato;
che, invero, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l’effet
devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e, di consegue
una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia ex
art. 589 cod. proc. pen., non può il giudice di appello prenderli in considerazione;
che, nella specie, trattandosi di censure inerenti alla responsabilità, oggetto di rinuncia in appello, i giudici del merito hanno correttamente omesso di
pronunciarsi sul punto, non incorrendo in alcuna violazione deducibile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6 sulla rinuncia ai motivi in punt
responsabilità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.