Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a MANIAGO il 26/12/1968
NOME nato a MONTICHIARI il 02/02/1966
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
(dato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della prima decisione, ha conces
agli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contest aggravanti, rideterminando
in mitius il trattamento sanzionatorio, e confermato la responsabilità
penale per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 2 cod. pen. (capo A) e artt. 81, 110
cod. pen. (capo B);
considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma
1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritti personalmente dagli imputati (Sez. U, n. 8914
21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo d provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica
apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esser sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
cassazione»);
rilevato, pertanto, all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.