Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione e le Conseguenze
Quando si impugna una sentenza, l’esito non è sempre una decisione nel merito della questione. A volte, l’atto stesso viene bloccato in partenza. Questo è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia che ha importanti conseguenze procedurali ed economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa eventualità, sottolineando l’importanza di rispettare i requisiti formali e sostanziali per accedere al giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova nell’aprile del 2025. Il ricorrente ha portato le sue doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sperando in una riforma della decisione di secondo grado.
Tuttavia, il percorso del suo ricorso si è interrotto prima ancora che i giudici potessero analizzare le ragioni di fondo. La Settima Sezione Penale della Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al procedimento.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna
La Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha emesso un dispositivo netto e inequivocabile. Con la formula “P.Q.M.” (Per Questi Motivi), ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria non è priva di effetti. Al contrario, ha comportato due precise conseguenze a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il soggetto che ha presentato l’impugnazione deve farsi carico dei costi del procedimento che ha attivato inutilmente.
2. Versamento di una somma alla cassa delle ammende: oltre alle spese, il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che consegue tipicamente a questo tipo di pronuncia.
Le Motivazioni: Comprendere il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame è molto concisa e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Questo è tipico delle pronunce di questo tipo, dove la Corte rileva un vizio talmente evidente da non richiedere una complessa argomentazione. Le cause di inammissibilità sono previste dalla legge e possono riguardare, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione (come violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
La decisione di condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria risponde a una duplice logica: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando che le Corti vengano gravate da impugnazioni prive dei presupposti di legge; dall’altro, ristorare, almeno in parte, i costi generati dall’attività giurisdizionale inutilmente attivata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di Cassazione, è subordinato al rispetto di regole precise. Un ricorso inammissibile non è un ricorso respinto nel merito, ma un atto che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Le conseguenze economiche, come la condanna alle spese e alla cassa delle ammende, rappresentano un deterrente contro la presentazione di impugnazioni avventate o dilatorie. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Suprema Corte, per evitare esiti sfavorevoli e costi significativi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
In questo specifico caso, a quanto ammontano le sanzioni per il ricorrente?
Sulla base dell’ordinanza, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29321 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 30/05/1990
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Ge indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pe mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo con satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va
rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e que
a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedi censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv
COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.
consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e d somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
IlConsigli re estensore
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