Ricorso Inammissibile: le Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare i requisiti di legge. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile: non solo la conferma della decisione precedente, ma anche una condanna a pesanti sanzioni economiche. Analizziamo insieme un’ordinanza che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma nell’ottobre del 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando la questione all’ultimo livello di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il caso in udienza, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio. La Corte ha dichiarato il ricorso “inammissibile”. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermando di fatto il processo di impugnazione sul nascere a causa della mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per questo tipo di giudizio.
Le Motivazioni: la Sanzione per il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, possiamo dedurre che l’impugnazione fosse affetta da vizi che ne hanno precluso l’esame. In generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, come la proposizione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, una richiesta di rivalutazione dei fatti, non permessa in sede di legittimità), la mancanza di specificità delle censure o vizi formali nella sua presentazione. La conseguenza diretta e inevitabile di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, e dall’altro, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso ai mezzi di impugnazione non è incondizionato, ma subordinato al rispetto di precise regole. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma un esito processuale con concrete e onerose conseguenze economiche. Per il cittadino, ciò significa che la scelta di presentare un ricorso in Cassazione deve essere attentamente ponderata insieme al proprio difensore, valutando la reale sussistenza di validi motivi di diritto. In caso contrario, il rischio è quello di subire non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore e significativa sanzione economica, come dimostra chiaramente l’ordinanza esaminata.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La Corte si ferma a una valutazione preliminare e non valuta le ragioni dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
La sanzione pecuniaria serve a penalizzare l’uso improprio dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o dilatori, che sovraccaricano il lavoro della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 01/12/1996
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l’imputato era
ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo;
Considerato che l’unico motivo di ricorso dell’imputato – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità – è inammissibile,
in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richieste, a fronte di una congrua motivazione resa
dalla Corte territoriale alla luce dell’esame del compendio probatorio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore ente