Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a PALERMO il 07/02/1995
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della
specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. p pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dell’analogo motivo ‘speso’ con
l’atto d’appello; per tale ragione esso è ripetitivo, aspecifico e, in definitiva soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009 COGNOME Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME
Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua sul tema,
evidenziando (pg. 5) come nel caso di rapina impropria l’impossessamento non sia necessario, essendo sufficiente ai fini della consumazione la mera sottrazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1 luglio 2025.