Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VENARIA REALE il 12/12/1986
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
che con sentenza depositata il giorno 3 ottobre 2024 la Corte di
Ritenuto appello di Torino confermava la sentenza del 9 gennaio 2023 con cui il Tribunale
di Torino aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 2
di arresto ed C 4.000 di ammenda avendola ritenuta colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
cod.
motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131
bis pen. e la inadeguatezza della pena inflitta;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha escluso, con valutazione esente da vizi logici o giuridici
l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla dimensione ed all consistenza dell’opera abusiva realizzata tale da escludere la particolare lievit
del fatto;
che, essendo stata contenuta la pena inflitta ben aldi sotto del “medio edittale” non vi era l’obbligo di una specifica motivazione, avendo, per altro, la
Corte territoriale fatto riferimento alla gravità della condotta posta in essere;
che il ricorso deviperciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente