Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna alle Spese
Quando si presenta un’impugnazione in Cassazione, è fondamentale rispettare rigorosamente i requisiti previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, che vanno oltre la semplice conferma della sentenza precedente. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Fermo in data 13 dicembre 2024. L’imputato, ritenendo la decisione del tribunale ingiusta o errata, ha deciso di proporre appello dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte è stata quindi chiamata a valutare la validità dell’impugnazione proposta.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
Con ordinanza del 7 luglio 2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, accertando che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in casi come questo, la decisione si fonda generalmente su vizi che possono riguardare, ad esempio, la tardività del ricorso, la genericità dei motivi, la mancanza di interesse ad agire o la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità.
La condanna alle spese processuali è una conseguenza automatica della soccombenza. La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, invece, ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: impugnare una sentenza è un diritto, ma deve essere esercitato con responsabilità. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna di primo grado, ma comporta anche un aggravio economico significativo per chi ha agito in giudizio senza averne i presupposti.
Questa decisione serve da monito: prima di adire la Corte di Cassazione, è essenziale una valutazione attenta e professionale dei motivi di ricorso, per evitare che un tentativo di difesa si trasformi in un’ulteriore sanzione.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare le ragioni nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e, in aggiunta, a versare una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per la sentenza impugnata?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende la sentenza originale, emessa dal Tribunale di Fermo, definitiva e immediatamente esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27362 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 16/01/1999
avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio
di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-
bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate;
rilevato che è parimenti inammissibile la censura relativa alla determinazione della pena, non ravvisandosi un’ipotesi di illegalità della stessa,
stante la corretta determinazione;
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 7 luglio 2025
Il Consigliere COGNOME re
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