Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LEONFORTE il 13/03/1960
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione
fra opposte circostanze lamentando, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante di
cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di
legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per
giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del
25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito che a pag.
2 della sentenza ha sottolineato l’intensità del dolo e l’esistenza di un disegno criminoso finalizzato ad ottenere profitti ingiusti sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente