Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALESTRINA il 13/06/1968
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
la memoria difensiva;
letta ritenuto
che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’insussistenza della condizione di procedibilità atteso che la querela era stata presentata da un
soggetto non legittimato, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di appello, ha correttamente ritenuto, in aderenza alle
risultanze processuali, che il denaro utilizzato per il versamento apparteneva al
COGNOME il quale, pertanto, può certamente ritenersi persona offesa legittimata a presentare querela (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.