Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: AHMETOVIC COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a CASTELFRANCO EMILIA il 17/05/1981
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
ritenuto che motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al deli
di cui all’art. 648 cod. pen. genericamente evoca presunte carenze motivazional senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivame
le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa del materiale probatori
cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termi
anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso pe
cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragion argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.