Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione viene giudicata tale, non si entra nel merito delle questioni sollevate, ma ci si ferma a una valutazione preliminare che ne sancisce la fine immediata, con importanti risvolti economici per chi l’ha proposta. Analizziamo questo caso per comprendere meglio la dinamica processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina in data 18 dicembre 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere la revisione della decisione di secondo grado, portando le sue doglianze dinanzi alla massima istanza della giurisdizione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Riunita in camera di consiglio, la settima sezione penale della Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso la sua decisione. Il verdetto è stato netto e definitivo: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale pronuncia impedisce qualsiasi ulteriore esame del caso, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
L’ordinanza, nella sua concisione, non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Tuttavia, in linea generale, un ricorso può essere dichiarato tale per diverse ragioni previste dal codice di procedura penale. Tra le cause più comuni vi sono la presentazione fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in Cassazione), o la violazione di altre norme procedurali. In questo caso, la Corte ha evidentemente riscontrato uno di questi vizi, che ha precluso l’analisi delle argomentazioni del ricorrente. La conseguenza diretta di questa declaratoria, come stabilito per legge, è la condanna del proponente alle spese del procedimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza più tangibile per il ricorrente è stata di natura economica. La Corte non si è limitata a porre fine al giudizio, ma ha anche condannato l’individuo al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, quindi, sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto tutelato, ma il suo esercizio deve essere responsabile e fondato su validi motivi di diritto, pena l’applicazione di sanzioni che ne riaffermano la serietà e la funzione.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile omettere i dati personali delle parti in un provvedimento giudiziario?
Sì, il documento stesso conferma che le generalità e altri dati identificativi possono essere omessi, in conformità con la normativa sulla privacy (art. 52 d.lgs. 196/03), per disposizione d’ufficio, su richiesta di una delle parti o per imposizione di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs, 196/03 in quanto’
O
disposto d’ufficio
NOME nato a MILAZZO il 10/08/1989
•
e richiesta di parte dal:a legge
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2604/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 570 cod.
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconosc della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamen valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una non consen
rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, nonché perché generici risp alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg.
ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.