Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26511 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26511 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 03/04/1990
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto il primo motivo dì ricorso, che contesta il giudizio di comparazione
ritenuto che fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament
infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovend ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia lim
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in conc
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
del pari, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo non si che,
rinviene alcuna illogicità nella sentenza impugnata anche nella parte in cui ne il riconoscimento del vincolo della continuazione con condanna per reato
consumato in altro carcere (pag. 6 della sentenza impugnata).
che le conclusioni ragionate ed argomentate del giudice del merito (si veda
pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.