Ricorso Inammissibile in Cassazione: Conseguenze e Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario può talvolta concludersi non con una decisione sul merito, ma con una pronuncia di natura procedurale. È il caso del ricorso inammissibile, un istituto che blocca l’appello prima ancora che se ne possano discutere i contenuti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le cause e, soprattutto, le pesanti conseguenze di questa declaratoria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni davanti ai giudici di legittimità. Tuttavia, il percorso del suo gravame si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti, ha esaminato l’atto in camera di consiglio. L’esito è stato netto e inappellabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. Non hanno valutato se le sue argomentazioni fossero fondate o meno, ma si sono fermati a un livello precedente, riscontrando un vizio che impediva l’esame stesso dell’impugnazione. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica, come spesso accade per le pronunce di inammissibilità. La Corte si limita a rilevare che il ricorso “deve essere dichiarato inammissibile”. Sebbene il provvedimento non espliciti le ragioni specifiche, la declaratoria di un ricorso inammissibile in Cassazione è tipicamente legata a vizi precisi, quali:
* Genericità dei motivi: quando le censure sono vaghe e non indicano specificamente le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Questioni di merito: se il ricorso tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
* Mancanza dei requisiti formali: come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o altre irregolarità procedurali.
La pronuncia secca della Corte suggerisce che i vizi del ricorso erano talmente evidenti da non richiedere una motivazione complessa.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze, anzi. La Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
2. Il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende: questa non è una semplice spesa, ma una vera e propria sanzione pecuniaria. Il suo scopo è quello di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere per il cittadino.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare sia le spese del procedimento sia una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla ‘Cassa delle ammende’?
Si tratta di una sanzione prevista dalla legge per disincentivare la presentazione di ricorsi infondati o dilatori, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia. La somma versata finanzia progetti per il miglioramento del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 30/04/1983
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Cor appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 6 giugno 202
dal locale Tribunale, per la detenzione e la cessione, in tempi diversi, a due d soggetti rimasti ignoti, sostanza stupefacente.
Ritenuto che l’unico motivo proposto (Vizio di motivazione e violazione di legg
quanto alla mancata esclusione della recidiva e alla ravvisata continuazione) rip profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti g
dal Giudice di merito (p. 3 sent. app.) rispetto ai quali il ricorrente non op confronto; e che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso
discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensu qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da mo
manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr sigiente