Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26203 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 ss proc. pen. dal Tribunale di Trapani in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5
9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l’originaria imputazione.
che l’unico motivo proposto (Vizio di motivazione in relazione agli ar
Ritenuto
240 e 253 cod. proc. pen., con riferimento ad un sequestro di denaro operato polizia giudiziaria) è privo di autosufficienza, non essendo documentata id
allegazione dell’anzidetto sequestro, asseritamente operato dalla Polizia giudizi pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025
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