Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna alle spese
Quando si intraprende un percorso giudiziario, l’esito non è mai scontato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile. Con questa decisione, i giudici supremi non solo hanno chiuso definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso, ma hanno anche posto a carico del ricorrente l’onere delle spese processuali e di una significativa sanzione pecuniaria. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania nel settembre 2024. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha tentato l’ultima via possibile per far valere le proprie ragioni, rivolgendosi ai giudici di legittimità.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza che ha troncato sul nascere ogni ulteriore discussione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Il cuore della pronuncia è racchiuso in una singola, lapidaria parola: ‘inammissibile’. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, una decisione che impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione. In altre parole, la Cassazione non ha valutato se il ricorrente avesse torto o ragione, ma ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma porta con sé conseguenze economiche molto concrete. Come stabilito nel dispositivo (P.Q.M.), la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Cassazione.
2. Una somma di tremila euro: da versare in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o presentate senza il dovuto rigore tecnico.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile decisione. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diversi motivi, tra cui:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe non rispettare le prescrizioni formali richieste dal codice di procedura penale.
* Proposizione fuori termine: il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge.
* Motivi non consentiti: spesso i ricorsi vengono rigettati perché, invece di denunciare violazioni di legge (unico compito della Cassazione), tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
* Genericità dei motivi: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata.
La decisione in commento, con la sua secchezza, sottolinea come il rispetto delle regole procedurali sia un presupposto imprescindibile per accedere alla giustizia di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo si rivela inutile ai fini della revisione della sentenza, ma comporta anche costi significativi per chi lo propone. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla cassa delle ammende serve da monito: le impugnazioni devono essere ponderate e fondate su solidi argomenti giuridici, per evitare di incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la posizione processuale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di ricorso presenta vizi procedurali o non rispetta i requisiti richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La sentenza impugnata diventa definitiva dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione rende definitiva e non più impugnabile la sentenza emessa dal giudice precedente (in questo caso, la Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 21/07/1982
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania, ha confermato la pronuncia GUP del Tribunale della stessa sede che, all’esito del
giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOMENOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
2. L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà de
motivazione in ordine alla responsabilità per il reato ascritto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto versato interamente in fatto e manifestamente orientato a provocare nel giudizio di
legittimità un nuovo apprezzamento delle fonti di prova esaminate nel corso del giudizio di merito, svoltosi con le modalità del rito abbreviato.
4. Il ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025
La Consigliera est.
NOME