Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25252 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BISCEGLIE il 12/12/1954
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 7998/25
Ritenuto che il
ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto,
nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che
(
contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Milano ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del
carattere doloso dei due reati di evasione ascritti all’imputato;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di
131-bis cod.pen.)
(concernendo apprezzamenti riservati al merito l sono ugualmente
inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione anche su tale punto, evidenziando l’intensità del dolo, la reiterazione della condotta e la
conseguente maggiore gravità del fatto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il GLYPH sigliere estensore
Il Presidente