Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a EMPOLI il 17/06/1965
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
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NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
chevconfermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna per il delitto di cui all’art. 1
d.lgs. 74 del 2000;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l’osservanza dei termini per l’impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. b) c
proc.pen. e 591 cod. proc. pen.
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 novembre 2024, ai sensi dell’art. 544 comma 1 cod.proc.pen., con motivazione nei quindici giorni.
Il termine per proporre impugnazione era pari a giorni trenta fissato dall’art. 585 comma lett. b) cod.proc.pr
., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 544 comma 2 cod.proc.pen., termine aumentcli di giorni 15 ai sensi dell’art. 585 comma 1 bis cod.proc.per5 trattandosi
impugnazione di imputato giudicato in assenza
)
e scadeva al 7 gennaio 2025.
Il ricorso per cassazione, depositato in data 8 gennaio 2025, come attestato dalla Corte d’appello, è dunque tardivo. Ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., la proposiz
dell’impugnazione senza l’osservanza della disposizione di cui all’art. 585 cod.proc.pen. è cau di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.