Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24378 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 12/11/1989
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
che il ricorso di NOME COGNOME manifestamente infondato poiché non si
Rilevato confronta le compiute argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per respingere
il suo gravame riproponendo, in sostanza, le censure sollevate con l’atto di appello;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha correttamente
osservato che la nomina di un difensore di ufficio non impediva al già nominato difensore di fiducia di produrre documentazione e di nominare un sostituto
processuale;
inoltre, che la sentenza impugnata ha escluso l’invocato stato di
Rilevato, necessità da parte dell’imputato evidenziando, senza incorrere in evidenti vizi
logici, che esso era stato dedotto in modo del tutto generico e che lo stesso ricorrente, in sede di convalida dell’arresto, non aveva fatto cenno alla necessità di assistere al parto della moglie;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.