Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
COGNOME NOME nato a GENOVA il 30/12/1975 parte offesa nel procedimento sul ricorso proposto da: cl
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del GIP TRIBUNALE di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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R.G. n. 2508/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti g li atti e l'ordinanza impu
g nata, emessa all'esito della udienza camerale, con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento n. 586/22 R.G.N.R. mod. 44 della Procura della
Repubblica di Ferrara
;
Esaminati i motivi di ricorso con cui si prospettano profili di abnormità
;
Rilevato che l'ordinanza di archiviazione emessa dal g iudice per le inda
g ini preliminari in esito al ri
g etto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né struttural né funzionale, non è impu
g nabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedur
"de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 28583
02/07/2024, COGNOME Rv. 286726) ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende ;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.