Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 14/09/1984
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed i provvedimenti impugnati.
Considerato che il ricorso avverso le ordinanze emesse dal Tribunale di
sorveglianza di Perugia il 9 ed il 30 gennaio 2025 è stato proposto personalmente da
NOME COGNOME e che sia i provvedimenti che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto
2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 6
comma 1, cod. proc. pen.);
che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile,
Rilevato de plano,
ai cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere
sensi dell’art. 610, comma
5-bis, condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.