Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Consigliere estensore
Il Presidente
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia
di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME per il reato di cui agli ar
477 e 482 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che «il giudice di appello non
può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello
dell’imputato, trattandosi di un’ipotesi non prevista dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.,
individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena» (Sez. 3 n. 25806
11/05/2022, COGNOME, Rv. 283470; Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752); che,
peraltro, la recidiva, anche se già applicata all’imputato in un precedente processo per altri f
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può essere nuovamente applicata;
– che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel bilanciamento tra le
attenuanti generiche e la recidiva reiterata infraquinquennale, opera il divieto di prevalenza de
attenuanti sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., previsto dall’art. 69, comma 4, co
pen.;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale