Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia – per quanto qui di interesse – ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era
stato condannato per il reato di furto aggravato;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, anche se si volesse
“interpretare” la richiesta dell’imputato detenuto di presenziare all’udienza come istanza trattazione orale del giudizio di appello, essa risulterebbe comunque tardiva, atteso che è stat
presentata solo il 12 giugno 2024 e, dunque, ben oltre il termine di quindici giorni pr dell’udienza, fissato dall’art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020; che, di per sé, la circost
che, nell’intestazione della sentenza, l’imputato venga riportato come libero anziché come detenuto, costituisce mero errore materiale, che non ha comportato alcun concreto pregiudizio
all’imputato;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente