Ricorso Inammissibile in Cassazione: le Conseguenze della Condanna
Quando si presenta un’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare rigorosi requisiti procedurali. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua ammenda.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Il procedimento si è svolto con la relazione del Consigliere designato e l’avviso dato alle parti, come previsto dalla procedura.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso e ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e perentorio. L’organo giudicante ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria non entra nel vivo delle ragioni del ricorrente, ma si ferma a un vaglio preliminare, accertando che l’atto di impugnazione non possiede le caratteristiche tecniche e giuridiche necessarie per superare il cosiddetto ‘filtro’ della Cassazione.
La diretta conseguenza di tale decisione è stata duplice: in primo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria che la legge prevede proprio per i casi di ricorso inammissibile, al fine di scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica, come spesso accade per le decisioni di inammissibilità della Sezione VII della Cassazione, la motivazione è implicita nella stessa formula utilizzata. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che l’impugnazione presentava vizi che ne impedivano l’esame. Tali vizi possono riguardare, ad esempio, la mancata specificazione dei motivi di diritto per cui si chiede l’annullamento della sentenza, la proposizione di censure che attengono al merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità), o il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione.
La condanna alla Cassa delle ammende, prevista dal codice di procedura penale, funge da sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria della Corte Suprema. La ratio è quella di responsabilizzare la parte che impugna, inducendola a una seria valutazione sulla fondatezza dei propri motivi prima di adire il giudice di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma un esito che consolida la sentenza impugnata e comporta rilevanti oneri economici per il soccombente. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò sottolinea l’importanza cruciale di una redazione meticolosa e giuridicamente impeccabile del ricorso, al fine di evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche una pesante sanzione pecuniaria.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione ha riscontrato che l’impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminata nel merito. Di conseguenza, il ricorso viene respinto senza analizzare le ragioni di fondo del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza in esame, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorrente deve pagare un’ammenda oltre alle spese?
Il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge per aver promosso un’impugnazione che si è rivelata inammissibile. Lo scopo è scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia – per quanto qui di interesse – ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era
stato condannato per il reato di furto aggravato;
-
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
-
che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, anche se si volesse
“interpretare” la richiesta dell’imputato detenuto di presenziare all’udienza come istanza trattazione orale del giudizio di appello, essa risulterebbe comunque tardiva, atteso che è stat
presentata solo il 12 giugno 2024 e, dunque, ben oltre il termine di quindici giorni pr dell’udienza, fissato dall’art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020; che, di per sé, la circost
che, nell’intestazione della sentenza, l’imputato venga riportato come libero anziché come detenuto, costituisce mero errore materiale, che non ha comportato alcun concreto pregiudizio
all’imputato;
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente