Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24207 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/06/2001
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stata condannata per due episodi di furto
aggravato;
– che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina
4 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; ch la ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunqu
manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p
con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio
di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 de
30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente