Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti di legge. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, che non si limitano alla semplice conferma della decisione precedente. La Suprema Corte, infatti, può imporre sanzioni economiche significative a carico di chi intraprende un’azione legale senza fondamento. Questo caso specifico riguarda un ricorso proposto contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, conclusosi con una declaratoria di inammissibilità e una condanna pecuniaria.
I Fatti del Caso in Esame
Una persona, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento o la riforma della sentenza di secondo grado. Il ricorso veniva quindi sottoposto al vaglio preliminare della Suprema Corte per valutarne, appunto, l’ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma chiara, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le aspettative della ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva, ma la ricorrente è stata anche condannata a sostenere due oneri finanziari:
- Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
- Il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione conferma un principio cardine del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia non deve trasformarsi in un abuso dello strumento processuale. Un ricorso inammissibile è considerato un’iniziativa che appesantisce inutilmente il sistema giudiziario, e come tale viene sanzionata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte non è entrata nel merito della vicenda, poiché la declaratoria di inammissibilità impedisce qualsiasi valutazione sul contenuto della controversia. La decisione si fonda su un esame preliminare che ha evidenziato la mancanza dei presupposti necessari per un valido ricorso in Cassazione.
I giudici, nel motivare la condanna alla sanzione pecuniaria, hanno implicitamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un ricorso privo di fondamento o dei requisiti di legge non è priva di conseguenze. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare la parte per aver promosso un giudizio temerario; dall’altro, dissuadere la presentazione di futuri ricorsi palesemente infondati o dilatori, contribuendo così a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un messaggio importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso all’ultimo grado di giudizio non è una formalità, ma un rimedio straordinario che richiede motivi seri, specifici e conformi alla legge. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un tentativo a vuoto, ma un’azione che comporta conseguenze economiche dirette e tangibili.
La condanna al pagamento di una somma, che nel caso di specie ammonta a 3.000 euro, rappresenta un deterrente concreto. Prima di intraprendere un’azione legale di questo tipo, è quindi indispensabile una valutazione approfondita e rigorosa da parte del proprio legale, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
A quanto ammonta la somma da versare alla Cassa delle ammende in questo caso?
In questa specifica ordinanza, la Corte di Cassazione ha fissato la somma da versare alla Cassa delle ammende in euro 3.000,00.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione?
No. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non procede all’esame del merito della controversia, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stata condannata per due episodi di furto
aggravato;
-
che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
-
che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina
4 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; ch la ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunqu
manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p
con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio
di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 de
30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente