Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16562 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 07/06/1976
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato per il reato di cui agli artt.
e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativ identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che anche il secondo motivo è privo di specificità estrinseca; che , inoltre, va ricor che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qu non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza s limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (
U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente