Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16618 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di RIETI
f dato avviso alle parti; (
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena
ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Rieti per i reati,
riuniti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 1)
e artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2);
Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest’ultimo per cause che possono
dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., in
quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex
art. 444
cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
DEPOSITATA
IlConsigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME