Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16618 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16618 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/06/2002
avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di RIETI
f dato avviso alle parti; (
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena
ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Rieti per i reati,
riuniti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 1)
e artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2);
Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest’ultimo per cause che possono
dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., in
quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex
art. 444
cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
DEPOSITATA
IlConsigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
Michele Romano