Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17390 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di leg
ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 628 comma primo cod. pen. (
come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e comma 5 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad asserit
difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettu provvedimento impugNOME;
che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esent
censure, essendo stata adeguatamente motivata l’integrazione di tutti gli elem costitutivi del delitto di rapina (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della
impugnata) mentre la richiesta di applicazione della circostanza attenuante n stata tempestivamente formulata, potendo, per l’anteriorità della sentenza d
Corte Costituzionale rispetto alla decisione della Corte d’appello, essere inse una memoria con motivi nuovi, da presentare prima dell’udienza d’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il C nsiglier Estensore