Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Decise dalla Cassazione
Quando un’impugnazione giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, deve superare un rigido vaglio di ammissibilità. Un recente provvedimento evidenzia le conseguenze di un ricorso inammissibile, che non si limitano alla sola impossibilità di un esame nel merito, ma comportano anche sanzioni economiche significative per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la logica e il rigore della procedura penale.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 18 giugno 2024. Un soggetto, ritenendosi leso da tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ottenere un annullamento o una riforma della pronuncia di secondo grado. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
La Pronuncia della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Piero Messini D’Agostini e con relatore il Dott. Francesco Florit, ha esaminato il ricorso nell’udienza del 10 aprile 2025. All’esito della camera di consiglio, la Corte ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro, bloccando sul nascere le impugnazioni che non possiedono i requisiti minimi, formali o sostanziali, richiesti dalla legge per poter essere scrutinate nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il provvedimento in esame, nella sua concisione, rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche cause di inammissibilità (come ad esempio la manifesta infondatezza dei motivi, la presentazione fuori termine o la mancanza di specificità), la decisione si fonda sulla constatazione che l’atto presentato non era idoneo a superare il vaglio preliminare della Corte. La Settima Sezione penale, spesso, svolge proprio questa funzione di filtro per evitare che la Corte sia gravata da ricorsi palesemente infondati o non conformi alle norme procedurali. La conseguenza di tale valutazione è automatica e prevista dal codice di rito.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e all’Ammenda
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Al contrario, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: Questa è una vera e propria sanzione pecuniaria, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
Questa decisione riafferma un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente al massimo grado di giurisdizione, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. Un’impugnazione priva dei presupposti di legge non solo non ottiene il risultato sperato, ma si traduce in un onere economico concreto per chi l’ha promossa.
Cosa succede se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso?
In questo specifico caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 18/06/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VOGHERA il 12/07/1989
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di leg
ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 628 comma primo cod. pen. (
come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e comma 5 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad asserit
difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettu provvedimento impugnato;
che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esent
censure, essendo stata adeguatamente motivata l’integrazione di tutti gli elem costitutivi del delitto di rapina (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della
impugnata) mentre la richiesta di applicazione della circostanza attenuante n stata tempestivamente formulata, potendo, per l’anteriorità della sentenza d
Corte Costituzionale rispetto alla decisione della Corte d’appello, essere inse una memoria con motivi nuovi, da presentare prima dell’udienza d’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il C nsiglier Estensore