Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23295 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il 03/11/1989
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legg
ritenuto in ordine alla mancata assoluzione per il delitto di rapina, non è consentito poi
oltre ad essere costituto da mere doglianze in punto di fatto, non risulta conno dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591,
1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si ris nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effe confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici
soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha ritenu
pienamente provata la responsabilità penale dell’odierno ricorrente in ragione plurimi e convergenti elementi emersi nel corso del giudizio, con particola
riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e del testimone oculare, immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, al riconosciment fotografico effettuato dal Liu (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.