Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17041 Anno 2025
N
I
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a DESULO il 31/10/1967
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria della parte civile;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed
vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 e 642 cod. pen., sono indeduc poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scand specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impug
(si vedano, in particolare, pagg. 11 – 13 della sentenza impugnata sul compend probatorio a carico del prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi del re
in contestazione, in particolare con riferimento alla incompatibilità tra q descritto nella dichiarazione CID e quanto riscontrato sulle vetture coinvolte)
che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d.
“doppia conforme”
della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unic
corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da p della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro cost dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutaz delle prove (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese della part civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanz difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi € 3.686,00, accessori di legge.
Così Oeciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consiglierè Estensore
Il Presi ente