Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16881 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALGHERO il 16/03/1962
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il
difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. – sono manifestamente infondate.
Considerato che le stesse sono riproduttive di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Cagliari con la sentenza impugnata, tenuto conto che il ricorrente reitera,
tra l’altro, la dedotta esiguità del pericolo e il carattere risalente nel tempo dei plurimi precedenti penali risultati a carico dell’imputato.
Rilevato, invero, che in detta pronuncia si evidenzia che non può trovare
applicazione la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto che ha prodotto una offesa di non lieve entità, perché
il coltello a serramanico, oggetto atto ad offendere, portato fuori dell’abitazione senza giustificato motivo, risulta essere stato tenuto dall’imputato con sé per tutto il
tragitto, fino all’interno dell’Ufficio giudiziario al quale l’imputato ha avuto accesso, luogo solitamente molto affollato, con grave pericolo per la pubblica incolumità, anche considerato il precedente per lesioni risultato a suo carico, dunque, espressione di mancanza di autocontrollo del medesimo ai fini della risoluzione di contrasti.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente