Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/12/1998
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di
motivazione in ordine al rifiutato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 628,
comma terzo, n. 1, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato;
che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano
frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n.
10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente
motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto
riferimento, anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen (nel caso di specie si vedano le congrue argomentazioni esposte a pag. 4 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.