Ricorso Inammissibile in Cassazione: Le Conseguenze della Condanna alle Spese
L’esito di un procedimento giudiziario non si limita all’accoglimento o al rigetto delle richieste delle parti. Esiste una terza via, spesso sottovalutata, che è quella della pronuncia di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, che vanno oltre la semplice sconfitta processuale, traducendosi in sanzioni economiche a carico del ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, nato a Livorno, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi ai giudici di legittimità. Tuttavia, il suo percorso si è interrotto bruscamente prima ancora di poter entrare nel vivo della discussione giuridica.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: quello della verifica dei presupposti procedurali. In sostanza, i giudici hanno ritenuto che l’impugnazione mancasse dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminata.
La conseguenza di tale declaratoria è stata duplice e severa: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo dimostra come il sistema giudiziario sanzioni l’utilizzo improprio degli strumenti di impugnazione.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e non esplicita le specifiche ragioni dell’inammissibilità. Tuttavia, la formula utilizzata (“ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”) indica che, a seguito della relazione del Consigliere e dell’analisi preliminare, sono emersi vizi procedurali talmente evidenti da precludere qualsiasi discussione di merito. Le cause di inammissibilità possono essere varie: il ricorso potrebbe essere stato presentato fuori termine, privo di motivi specifici come richiesto dalla legge, oppure proposto per ragioni non consentite in sede di legittimità (ad esempio, una richiesta di rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti).
La motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede nel principio di responsabilità processuale. Chi attiva un procedimento di impugnazione senza rispettarne le regole causa un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario. La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ha, quindi, una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o presentati in modo negligente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, lancia un messaggio chiaro: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di Cassazione, è un diritto che deve essere esercitato con rigore e professionalità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta conseguenze economiche tangibili. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti legali competenti che possano valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di avviarla. Per gli avvocati, rappresenta un monito costante sulla necessità di redigere atti conformi alle stringenti norme del codice di procedura, al fine di tutelare al meglio gli interessi dei propri assistiti ed evitare loro sanzioni che si aggiungono alla delusione per l’esito negativo del giudizio.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha dato torto al ricorrente nel merito della sua richiesta?
No, la Corte non si è pronunciata sul merito. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente procedurale che impedisce ai giudici di valutare se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il 20/03/1985
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale contesta la mancata riqualificazione del
fattispecie di truffa in mero inadempimento contrattuale è indeducibile perché fondato su motiv che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen
disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stes considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipic
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da
evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o co
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.