Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17320 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale contesta la mancata riqualificazione del
fattispecie di truffa in mero inadempimento contrattuale è indeducibile perché fondato su motiv che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen
disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stes considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipic
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da
evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o co
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.