Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15645 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15645 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BENEVENTO il 21/05/1987
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina in accoglimento della richiesta
di concordato ai sensi dell’art. 599 – bis
cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo proposto – che contesta l’erronea qualificazione del fatto come furto in abitazione anziché come truffa – non è consentito alla luce
della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia
rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 –
bis cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento
processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv.
273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025