Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALMI il 14/11/1965
avverso il decreto del 30/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e il provvedimento impugnato;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentat personalmente da NOME COGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1,
e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno
2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2
dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.
comma
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/04/2025