Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14153 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14153 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il 14/01/1985
avverso l’ordinanza del 0602/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma
Si
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigetta l’istanza volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, presentat
NOME COGNOME soggetto attualmente detenuto in espiazione della pena di anni sette di reclusione (con fine pena fissato al 03/03/2026) ,per i reati di associazione a delinqu
finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e di detenzione di stupefacente, commes rispettivamente fino al settembre 2008 e dal settembre 2006 al febbraio 2008, con espulsione
dello straniero dallo Stato (residuo pena pari ad anni quattro, mesi dieci e giorni ventid reclusione).
2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il pr
della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in relazione alla ritenuta pericolosit del condannato e alla sussistenza del pericolo di fuga.
3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quant costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del comples delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltr che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi 252921-01), ha sottolineato come si tratti di soggetto da poco estradato dall’estero, che ha da prova, quindi, di non voler attendere l’esecuzione della pena in Italia, avendo riportato conda per un grave fatto associativo, in relazione al quale ha dimostrato una ancora scars consapevolezza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.