Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13929 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 22/10/1980
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione considerato che
legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circos attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché i giudici di appello
5 – hanno congruamente giustificato il diniego del beneficio con l’assen elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 27098
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), e con i precedenti pen carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5,
43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.