Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il corretto svolgimento delle procedure. Un esempio lampante è la declaratoria di ricorso inammissibile, un istituto fondamentale del nostro ordinamento che preclude l’esame del contenuto di un’impugnazione. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione per comprendere meglio le sue implicazioni pratiche e le severe conseguenze per chi lo propone.
Il Contesto Processuale
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni di fronte ai giudici di legittimità. Tuttavia, il percorso dell’impugnazione si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione, ovvero non hanno valutato se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. L’inammissibilità è una sorta di “filtro” che blocca i ricorsi che non rispettano precisi requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, cristallizzando così la decisione dei precedenti gradi di giudizio.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze, anzi, comporta oneri economici significativi per il ricorrente. L’ordinanza in esame prevede due specifiche condanne:
1. Pagamento delle Spese Processuali
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese sostenute per la fase del giudizio di Cassazione. Si tratta di una conseguenza diretta del principio di soccombenza: chi perde, o vede la propria iniziativa giudiziaria respinta per motivi procedurali, paga i costi del procedimento che ha attivato.
2. Versamento alla Cassa delle Ammende
Oltre alle spese processuali, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è un ente statale che finanzia programmi per il reinserimento sociale dei detenuti e per il miglioramento delle infrastrutture carcerarie. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, sanziona l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o irrituali; dall’altro, contribuisce a finanziare il sistema penitenziario.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza analizzata non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla decisione, è utile ricordare quali sono, in generale, i motivi che possono condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile in Cassazione. Tra le cause più comuni vi sono la mancanza di motivi specifici di impugnazione (il ricorso è generico e non indica chiaramente le violazioni di legge), la presentazione dell’atto fuori dai termini perentori stabiliti dal codice, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità) o la mancanza di interesse ad agire da parte del ricorrente. La precisione e il rigore tecnico nella redazione dell’atto sono, quindi, requisiti imprescindibili per superare questo vaglio preliminare.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione evidenzia l’importanza cruciale del rispetto delle norme procedurali nel processo penale. Un ricorso inammissibile non solo impedisce una revisione della sentenza di condanna, ma aggrava la posizione del ricorrente con sanzioni economiche talvolta pesanti. Questo caso serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di redigere atti di impugnazione che non solo siano fondati nel merito, ma anche formalmente ineccepibili, per evitare che il diritto di difesa venga vanificato da errori procedurali.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto e le ragioni del ricorso a causa di vizi formali o procedurali. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo in questo caso è stato fissato in tremila euro.
Cos’è la Cassa delle ammende menzionata nel provvedimento?
È un ente pubblico finanziato con le somme derivanti da sanzioni pecuniarie processuali, come quella applicata in questo caso. I suoi fondi sono utilizzati per finanziare progetti volti al reinserimento sociale dei condannati e al miglioramento delle condizioni delle carceri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17395 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17395 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESAGNE il 19/09/1989
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed i
vizio motivazionale in relazione agli artt. 62
bis e 133 cod. pen., sono del tutto
generici in quanto prospettano deduzioni astratte e prive delle ragioni di diri dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione ine
al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame de deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnat
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Co sigliere Estensore
Il Presi ente