Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile, un provvedimento con cui la Corte di Cassazione respinge un’impugnazione senza nemmeno entrare nel vivo della questione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di questa decisione.
Il Caso in Esame: Decisione della Corte di Cassazione
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al percorso del ricorso prima ancora che potesse essere discusso nel merito.
La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile: Cosa Significa?
Quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, significa che l’atto di impugnazione presenta dei vizi talmente gravi da impedirne l’esame. Sebbene l’ordinanza in oggetto non specifichi i motivi esatti, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dalla legge e possono includere:
* Mancanza dei motivi specifici di impugnazione.
* Presentazione del ricorso oltre i termini di legge.
* Proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti, anziché violazioni di legge (unico ambito di competenza della Cassazione).
* Difetti nella procura speciale conferita al difensore.
In pratica, la Corte effettua un controllo preliminare (‘filtro’) per verificare che il ricorso abbia i requisiti minimi per essere giudicato. Se questi mancano, il giudizio si arresta immediatamente.
Le Conseguenze Economiche: Spese e Ammenda
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze, anzi. L’ordinanza è molto chiara sul punto: il ricorrente è stato condannato al pagamento di due diverse voci economiche:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: si tratta di una vera e propria sanzione pecuniaria che viene irrogata per aver azionato inutilmente la macchina della giustizia suprema con un ricorso viziato.
Questa condanna ha una duplice funzione: risarcitoria per i costi generati e sanzionatoria per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o redatti senza la dovuta perizia tecnica.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni fattuali e giuridiche della decisione, come spesso accade per i provvedimenti di questo tipo, specialmente quelli trattati dalla cosiddetta ‘sezione filtro’. La motivazione è implicita nella natura stessa del provvedimento: il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha ritenuto, sulla base della relazione del Consigliere incaricato, che l’impugnazione fosse palesemente priva dei presupposti per essere discussa, rendendo superflua ogni ulteriore argomentazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole formali e sostanziali inderogabili. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di vedere accolte le proprie ragioni, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Corte di Cassazione, evitando così costi inutili e un esito sfavorevole già in partenza.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte ha respinto il ricorso senza esaminarlo nel merito, perché l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
La persona è stata condannata a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
La Corte di Cassazione ha modificato la decisione della Corte d’Appello di Napoli?
No, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della decisione della Corte d’Appello. Dichiarando il ricorso inammissibile, ha di fatto reso definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 15/07/1997
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in
relazione agli artt. 62
bis cod. pen. (nella loro massima estensione) e 62 n. 4 cod.
pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni
difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità
della pena inflitta, già mitigata dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante contestata,
nonché sul condivisibile diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno complessivamente cagionato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il onsigliere Estensore