Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20113 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 23/03/1993
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, con
sentenza del 26 settembre 2024, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale
di Palermo il 16 luglio 2018, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen. ritenuta, con le già riconosciute attenuanti generiche, equivalente alle contestate aggravanti e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di NOME
Tre Re in relazione al reato di concorso in tentato furto;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione il vizio di motivazione quanto
alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione della pena;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso è
manifestamente infondata in quanto a seguito dell’annullamento, disposto proprio per la carenza di motivazione sul punto, la Corte territoriale, con il riferimento ai
precedenti penali e ai fatti commessi dopo l’episodio delittuoso, ha dato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione nei termini dell’abitualità a delinquere
e, conseguentemente, del rigetto della richiesta formulata dalla difesa;
Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo non è consentita in
quanto l’annullamento di questa Corte è stato disposto per la sola mancanza di motivazione quanto all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e non per la determinazione della pena (cfr. dispositivo della sentenza di annullamento “annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso”) che, infatti, la Corte territoriale in sede di rinvio ha quantificato come era giù stato fatto all’esito del giudizio di appello, ciò anche con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas GLYPH elle ammende.
Così deciso il 17/4/2025