Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19774 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 15/04/1991
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3609/25 Natale
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 3
cod. pen. riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a mesi dieci e giorni venti reclusione;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al erronea qualificazione giuridica;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualific risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di
imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senz formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dal
legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025