Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18905 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME NOME nato a NAPOLI il 22/02/1972
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla parte civile;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento
nella massima estensione delle già concesse circostanze attenuanti generiche, è
manifestamente infondato atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge inequivocabilmente come le suddette attenuanti siano già state concesse
nella loro massima estensione;
il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della ritenuto che
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 10 aprile 2025.