Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione. Comprendere i motivi che portano a tale esito e le relative sanzioni è fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario. L’esito del giudizio di legittimità non solo determina la sorte della sentenza impugnata, ma può comportare anche significative conseguenze economiche.
Il Caso in Breve: Appello Respinto in Cassazione
Un individuo, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, ha deciso di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’iter processuale si è concluso con un’ordinanza che ha posto fine alle speranze del ricorrente prima ancora di entrare nel merito della questione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e Condanna Accessoria
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non si limita a confermare la validità della sentenza impugnata, ma attiva automaticamente due conseguenze accessorie a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto il pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento sociale dei detenuti.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in provvedimenti di questa natura. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per diverse ragioni procedurali. Tra le più comuni vi sono:
* Vizi di forma: l’atto non rispetta i requisiti formali prescritti dalla legge (es. mancanza di elementi essenziali, errata notifica).
* Motivi non consentiti: il ricorso solleva questioni di merito (relative alla ricostruzione dei fatti) che non possono essere valutate in sede di legittimità, dove la Corte si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
* Aspecificità dei motivi: le censure mosse alla sentenza impugnata sono generiche, vaghe o non pertinenti.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge.
La sanzione pecuniaria, come quella di tremila euro nel caso di specie, ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie che appesantiscono il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per il Ricorrente
La dichiarazione di ricorso inammissibile rende definitiva la sentenza della Corte d’Appello. Per il ricorrente, ciò significa non solo la conferma della condanna (o della decisione a lui sfavorevole), ma anche un aggravio economico non trascurabile. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione in Cassazione, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta, in pratica, la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente è soggetto a sanzioni economiche per aver adito la Corte senza che ne sussistessero i presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20533 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 16/11/1992
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME. COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato
di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di
primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando
i precedenti del ricorrente e la gravità di uno di essi (per il reato di rapina) ritenut di particolare allarme sociale sicché il nuovo episodio di evasione, appare indicativo
di una più accentuata pericolosità sociale e capacità a delinquere.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatrice