Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17623 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17623 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTAGIRONE il 03/11/1970
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Visti visto il ricorso di NOME
OSSERVA
che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al delitto di ritenuto
all’art. 337 cod. pen. è declinato in fatto e manifestamente infondato avendo la Corte territoria evidenziato come le minacce e le violenze attuate dal ricorrente fossero tese ad ostacolare
l’attività istituzionale collegata all’identificazione del medesimo;
che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione è generico in quanto privo rilevato
di effettiva censura;
che il terzo motivo di ricorso, afferente all’omessa concessione delle circostanze ritenuto
attenuanti ex
art. 62-bis cod. pen. è generico nonché manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione dei Giudici di merito, che ha puntualmente esposto le ragioni
dell’esclusione delle citate circostanze attenuanti facendo riferimento all’assenza di elementi positivi ed alla personalità del ricorrente per come desumibile dai plurimi precedenti anche
specifici (cfr. sent. impugnata, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.